Condizioni generali di vendita
CARLONI SRL

La fornitura dei servizi e dei prodotti da parte di Carloni Srl (di seguito denominata “CARLONI”, con sede in Bastia Umbra, Viale Europa, 19/21, sono regolate dalle seguenti condizioni generali e dalla APPENDICE TECNICA. Eventuali variazioni o comunicazioni duranti il corso della fornitura non costituiscono, in alcun caso, novazione delle stesse.

I servizi di ricostruzione sono fatturati in base al prezzo di listino in vigore al momento del ricevimento dell’ordinazione, detratto lo sconto comunicato per iscritto al Cliente.

Tutte le offerte predisposte da CARLONI si intendono senza impegno e salvo disponibilità.
Tutti gli ordini e commissioni sono accettati, in ogni caso, salvo approvazione della Direzione.
Tutti gli ordini sono sempre subordinati al non verificarsi di casi di forza maggiore, respingendo ogni responsabilità a priori nei casi in cui detti motivi od altri imprevisti, impediscano l’esecuzione totale o parziale degli ordini stessi. Divergenze d’ordine amministrativo autorizzano CARLONI alla sospensione di ogni ordinativo senza peraltro costituire impegni o responsabilità per danni derivanti dalla mancata consegna. Qualsiasi ordinazione conferita direttamente o indirettamente a CARLONI implica la totale conoscenza ed integrale accettazione delle presenti condizioni generali di vendita.

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente. In ogni caso il mezzo di spedizione è di esclusiva scelta di CARLONI. Il termine di consegna è sempre approssimativo ed in alcun modo mai impegnativo.

Tutte le forniture sono pagabili presso la sede legale di CARLONI, per contanti, qualunque sia il modo di spedizione impiegato, nonostante qualsiasi stipulazione contraria dell’ordinazione.
L’accettazione di differenti regolamenti di pagamento non recano novazione alla condizione di pagamento suddetta, né derogano alla clausola attributiva di giurisdizione. L’eventuale accettazione da parte di CARLONI di tratte, cessioni o cambiali, comunque domiciliate, non costituisce deroga al luogo di pagamento, che rimane sempre la sede legale di CARLONI. Il mancato pagamento delle forniture nel termine previsto e concordato farà decorrere a favore di CARLONI interessi moratori nella misura prevista dall’art.5 D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, fatti saldi diversi accordi sottoscritti dalle parti. Il cliente autorizza espressamente CARLONI a compensare i suoi crediti scaduti con eventuali crediti vantati dal cliente nei confronti di CARLONI. Nei casi in cui le forniture siano pagabili in scadenze prestabilite, il mancato pagamento di una sola delle scadenze fissate fa decadere da beneficio del termine, ed il debito diventa interamente ed immediatamente esigibile senza necessità di preventiva comunicazione.

I dati personali forniti dal Cliente saranno trattati esclusivamente per la finalità di eseguire obblighi contrattuali e di legge. 

I dati verranno trattati con strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità strettamente connesse alle finalità dal responsabile del trattamento. I dati non saranno diffusi.

Qualsiasi rapporto diretto o indiretto con il Ricostruttore sottintende la piena conoscenza e la integrale accettazione delle presenti “CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA” e della “APPENDICE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA”.

Per ogni controversia è competente il foro di Perugia nella cui giurisdizione le parti eleggono il loro domicilio legale.

APPENDICE TECNICA ALLE
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutte le carcasse avviate alla ricostruzione sono sottoposte ad uno scrupoloso esame preventivo da parte dei tecnici di CARLONI, i quali, mediante l’impiego di adeguate attrezzature, accertano le condizioni di idoneità alla lavorazione rispetto ai
criteri di accettazione tecnica previsti dalle procedure interne di CARLONI (di seguito PROCEDURE INTERNE).

Le carcasse non ritenute idonee alla ricostruzione secondo le PROCEDURE INTERNE sono restituite al Cliente nelle condizioni fisiche in cui esse si trovano al termine dei suddetti controlli preventivi, senza che il Cliente possa rivendicare alcun indennizzo.

Nel caso in cui durante la lavorazione, nelle carcasse emergessero difetti tali da rendere le stesse non idonee alla lavorazione rispetto alle PROCEDURE INTERNE, CARLONI ne sospenderà la lavorazione e potrà provvedere alla restituzione delle carcasse nello stato in cui esse si trovano, senza che il Cliente possa rivendicare alcun indennizzo.

Se nel corso della selezione preventiva o durante le successive fasi di lavorazione emergesse che il pneumatico ricostruito non potrà essere utilizzato in condizioni d’impiego pari a quelle della carcassa originale, ma che la carcassa è comunque lavorabile secondo le PROCEDURE INTERNE, CARLONI potrà, in alternativa a quanto stabilito agli articoli 2 e 3, procedere al declassamento del pneumatico stesso, previa autorizzazione del Cliente.
In caso di autorizzazione, il cliente si impegna espressamente ad utilizzare il pneumatico ricostruito nel rispetto dei nuovi limiti. In caso di declassamento, CARLONI asporta dalla carcassa i marcaggi originali (indice di carico e/o codice di velocità) non più ritenuti idonei al nuovo impiego, ed applica in modo indelebile sul fianco del pneumatico ricostruito i nuovi marcaggi e le relative limitazioni di impiego.

Qualsiasi reclamo inerente a qualità, tipo e stato della merce deve essere comunicato dal Cliente a CARLONI entro otto giorni dal ricevimento della merce stessa a mezzo raccomandata.
Qualora si tratti di difetti occulti, il termine di otto giorni decorre dalla loro rilevazione.
Il Cliente non può far valere in giudizio qualsiasi pretesa riguardante la qualità della merce o presunti vizi della medesima, se prima non ha provveduto al pagamento del relativo importo. Non sono ammessi a reclamo i pneumatici utilizzati in modo improprio per quanto concerne indice di velocità, codice di carico, caratteristiche funzionali del battistrada, limitazioni d’impiego di cui all’art. 3. CARLONI si riserva la facoltà di effettuare sulla merce presentata in reclamo tutti gli esperimenti tecnici del caso, per essere nella condizione di pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla natura delle avarie denunciate.

I difetti o le avarie riscontarti sui pneumatici ricostruiti durante il loro utilizzo, purché attribuiti ad imperfetta lavorazione, danno luogo a bonifici proporzionali alla residua profondità di scultura battistrada rilevata al momento del reclamo, sia per quanto riguarda la loro ricostruzione eseguita su carcasse di proprietà del Cliente, sia per quanto riguarda il pneumatico ricostruito completo di carcassa. L’attribuzione alla lavorazione di difetti o anomalie resta in ogni caso di esclusiva e di insindacabile pertinenza di CARLONI. 

A puro titolo esemplificativo non sono normalmente attribuibili a difetti di lavorazione: strappi o lacerazioni della carcassa; distacchi del materiale preesistente; rigonfiamenti o soffiature di tele; rotture del tallone. 

Tali avarie, pertanto, esonerano CARLONI da ogni responsabilità.

Si intendono ammesse in ogni caso le tolleranze previste dalle norme UNI 9950 in materia di pneumatici e dal Capitolato LTH 100 AIRP relativamente alle caratteristiche dei materiali impiegati nella ricostruzione.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1478 e 1488 del Codice Civile, la garanzia sui pneumatici ricostruiti è limitata ai casi previsti dal precedente art.6. 

Nessuna responsabilità può essere attribuita a CARLONI per danni diretti o indiretti causati a persone o cose, in dipendenza da rotture o scoppi, o altri difetti di qualsiasi natura, su pneumatici ricostruiti.

Non diversamente dal pneumatico nuovo di fabbrica, anche per il pneumatico ricostruito il Cliente si impegna a:

a. immagazzinare i prodotti ricostruiti da CARLONI nel pieno ed assoluto rispetto delle normative tecniche in modo che non subiscano, durante la loro giacenza e la loro movimentazione, alterazioni e/o danneggiamenti;

b. non modificare, cancellare o rendere illeggibile, in tutto o in parte, la marca, i numeri ed i simboli che figurano sui prodotti ricostruiti da CARLONI;

c. rispettare rigorosamente le disposizioni del costruttore del veicolo in relazione a misure di ruote o cerchi, camere e pneumatici da impiegare;

d. applicare la massima attenzione, osservando le previste norme tecniche nel montaggio e smontaggio del pneumatico, gonfiando lo stesso ai valori di pressione indicati dal costruttore del veicolo in relazione alle diverse condizioni di esercizio;

e. rispettare in ogni circostanza e condizione di esercizio il codice di velocità e l’indice di carico riportati su fianco del pneumatico stesso, nonchè le prescrizioni e le raccomandazioni emanate sia a livello nazionale che internazionale, in materia di norme d’uso e di manutenzione.

La non osservanza da parte del cliente degli impegni previsti da questo articolo è espressamente considerata dalle Parti quale inadempimento grave e legittimerà CARLONI a chiedere la risoluzione del contratto per fatto e colpa del cliente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo comunque il diritto di CARLONI al risarcimento del danno.

Bastia Umbra, 1 gennaio 2017

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente dichiara espressamente di approvare le seguenti clausole: Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle precedenti Condizioni Generali di Vendita e gli Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della Appendice Tecnica alla Condizioni Generali di Vendita.

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